Descrizione
Con l'ordinanza sindacale n.5 del 16 luglio 2026 sono stati introdotti obblighi di comportamento per tutelare il benessere degli animali d'affezione nel periodo estivo.
A tutti i proprietari, detentori o custodi a qualsiasi titolo di animali d’affezione (cani, gatti, ecc.) presenti sul territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 15 settembre 2026:
1) È fatto assoluto divieto di lasciare i propri animali di affezione, quali cani e i gatti ecc. confinati o custoditi in aree esterne esposte al sole – quali balconi, terrazzi, cortili, giardini recintati privi di ripari, o altre pertinenze scoperte – nella fascia oraria compresa tre le ore 10.00 e le ore 18.00;
2) Durante la fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 18.00, o comunque in presenza di temperature elevate, i proprietari hanno l’obbligo di trasferire e mantenere gli animali di affezione sopra indicati in zone fresche, ventilate e idonee, preferibilmente all’interno delle abitazioni o in strutture che garantiscano un confort adeguato;
3) I detentori degli animali d’affezione sopra indicati devono costantemente garantire ai medesimi acqua e cibo, disponibilità continua di acqua fresca potabile e la regolare somministrazione dei pasti in contenitori puliti;
4) I detentori degli animali d’affezione sopra indicati devono costantemente garantire ai medesimi zone coperte e protette; qualora gli animali si trovino all’esterno al di fuori della fascia di divieto, devono disporre di strutture stabili di protezione (cucce, tettoie, zone d’ombra naturali o artificiali) che li riparino efficacemente dal sole e dalle intemperie, e giacigli, mantenuti in condizioni di perfetta igiene.
In caso di violazioni dei predetti obblighi è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo do € 500,00 (ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000).